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Statuto del Consorzio Italy Export (estratti)
Art. 3 (Scopo e Oggetto)
Il Consorzio non ha fini di lucro. Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.
Tra l'altro il consorzio può curare:
la partecipazione collettiva a mostre o fiere all'estero o rivolte al mercato estero, con la conseguente assunzione di eventuali lavori o ordinativi da ripartire tra i consorziati;
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la partecipazione delle aziende consorziate a missioni economiche italiane nei paesi esteri;
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l'effettuazione di ricerche e studi di mercato concernenti Paesi esteri;
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lo svolgimento di azioni pubblicitarie a favore delle esportazione, la predisposizione e la distribuzione di cataloghi collettivi per l'esportazione e, a questi fini, la raccolta e la diffusione di notizie relative alla produzione delle imprese consorziate;
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la raccolta di notizie sulla clientela estera e lo scambio di notizie di carattere generale fra le imprese consorziate con la finalità di favorire l'esportazione;
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la promozione e l'organizzazione di visite di operatori, di giornalisti e di propagandisti esteri;
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lo svolgimento di ogni altra iniziativa volta a rendere possibile, favorire o incrementare l'esportazione ad assistere le imprese consorziate nella trattazione di affari con operatori esteri e nella realizzazione di singole iniziative di esportazione;
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l'immissione sul mercato estero dei prodotti delle imprese consorziate;
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la promozione di sistemi di acquisto collettivo con l'importazione, su loro richiesta, delle materie prime e dei semilavorati occorrenti ai consorziati;
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il rilascio di una garanzia alle imprese consorziate per il pagamento delle forniture effettuate all'estero tramite il Consorzio attraverso la conclusione di una apposita convenzione assicurativa;
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la predisposizione ed il rilascio di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e qualificare all'estero i prodotti esportati dalle imprese consorziate tramite il Consorzio.
Il Consorzio compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, finanziarie mobiliari e immobiliari, partecipa ad enti e società e svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle indicate nel precedente comma e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate, sempre che necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto consortile e purché questo non ne risulti sostanzialmente modificato.
Art. 4 (Requisiti e numero dei consorziati)
I consorziati devono essere piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'art. 2195 del Codice Civile, od imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Si considerano piccole e medie le imprese industriali o commerciali che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di interventi di sostegno a favore dei consorzi per il commercio estero. Il Consiglio Direttivo accerta in via preventiva e generalizzata, con apposita delibera, la normativa ed i parametri applicabili.
Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a otto.
Art. 15 (Organi del consorzio)
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente e il Vicepresidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.
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